Servizi

Rigidità dielettrica cavi MT (Norma CEI 11-17)

La MA.DE. offre servizi di verifica della rigidità dielettrica dei cavi per tensione di esercizio fino a 35 kV, sia per cavi di nuova posa sia per cavi già in esercizio, con l’utilizzo di rigidimetro in tensione continua (elevazione fino a 80 kVdc) dotato di certificato di calibrazione in corso di validità presso laboratorio accreditato.

La qualità dell’isolamento si modifica nel corso degli anni a causa delle sollecitazioni elettriche, meccaniche, termiche e chimiche. Nei cavi in Media e Alta Tensione (U>1 kV) la verifica dell’isolamento è definita dalla Norma CEI 11-17: in accordo con l’art. 8.3, ogni cavo in AT/MT deve essere sottoposto a prova di collaudo dopo la posa con tensione continua, applicata per 15 minuti tra ciascun conduttore e gli altri collegati all’eventuale schermo o rivestimento metallico e a terra. Il valore della tensione continua di prova, in kV, deve essere:

  • per i cavi isolati in carta impregnata a campo non radiale: 2,5 (U0 + U);
  • per i cavi isolati in carta impregnata a campo radiale: 4 U0;
  • per i cavi con isolante estruso: 4 U0.

Previo accordo tra committente e fornitore la prova può essere eseguita con tensione alternata anziché continua. La norma prevede inoltre che analoghe prove debbano essere effettuate a seguito di manutenzioni straordinarie (es. giunti a seguito di guasto) prima della messa in servizio, con tensione variabile da 2 U0 a 2,7 U0 in base all’anzianità di esercizio del cavo in prova.

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Risposte alle domande frequenti

Organismo DPR 462/01:

Il Testo Unico della sicurezza (D.Lgs. 81/08) nel richiamare il DPR 462/01 (dall’art. 80 all’art. 86) stabilisce che la verifica periodica venga richiesta dal datore di lavoro delle aziende con almeno un lavoratore subordinato, che provvederà a contattare Organismi di Ispezione privati
o pubblici (ASL/ARPA). Il DPR 462/01 si applica sia ai nuovi impianti e sia agli impianti esistenti. Per gli impianti già denunciati la periodicità decorre dalla data della denuncia o dalla data dell’ultima verifica dell’Asl/Arpa.

Il Testo Unico della sicurezza (D.Lgs. 81/08) nel richiamare il DPR 462/01 (dall’art. 80 all’art. 86) stabilisce che la verifica periodica venga richiesta dal datore di lavoro delle aziende con almeno un lavoratore subordinato, che provvederà a contattare Organismi di Ispezione privati
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Misure e verifiche elettriche

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