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Verifica istallazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (Area I)

Nell’ambito delle ispezioni di legge previste dal DPR 462/01, il datore di lavoro (DL) deve periodicamente sottoporre a verifica le installazioni e/o i dispositivi per la protezione da scariche atmosferiche. Un esempio di tali impianti sono gli impianti captatori a gabbia (LPS esterno) o gli scaricatori sulle linee entranti nell’opificio (SPD o SPM interno ai luoghi di lavoro), installati a seguito di valutazione del rischio di fulminazione in coerenza con la Norma CEI EN 62305-2 e progetto specifico di professionista abilitato. A due anni dall’entrata in esercizio di tali impianti, il DL è tenuto alla verifica periodica degli apparati installati, incaricando l’ASL/ARPA di competenza oppure un Organismo Abilitato dal MiSE (oggi Ministero delle imprese e del Made in Italy) per la specifica area.

Eventuali modifiche sostanziali degli stessi impianti richiedono la verifica straordinaria, sempre ai sensi del DPR 462/01, in analogia alle verifiche periodiche.

La MA.DE. annovera tale abilitazione del MiSE (vedi decreto) con specifico accreditamento su schema ISP secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da parte di Accredia (vedi certificato). I servizi di ispezione offerti permettono di accertare l’efficienza dei sistemi di protezione previsti, installati e denunciati, di tipo base (LPS esterno) o integrativo (LPS interno), legati alla riduzione del rischio per le persone. Nello specifico gli ispettori MA.DE. accerteranno:

  • la rispondenza tra progetto e stato dell’arte;
  • l’idoneità dell’impianto disperdente, dei captatori e delle calate mediante misura della resistenza di terra e di continuità dei vari elementi;
  • l’efficienza degli eventuali scaricatori di tensione mediante misura delle continuità e prove di funzionalità.

Al termine delle ispezioni, la MA.DE. rilascerà il verbale di ispezione ai sensi del DPR 462/01.

Negli ultimi anni la MA.DE. ha acquisito una particolare esperienza e competenza nella verifica delle installazioni di protezione da scariche atmosferiche presenti sulle turbine eoliche WTG, abilitando i propri ispettori ai lavori in quota e in ambienti confinati con specifici DPI (imbragature, discensori di emergenza…).

Le attività in quest’ambito sono effettuate in coerenza con il regolamento generale delle attività d’ispezione e da tecnici abilitati come di seguito riportato.

Cognome Nome Mansione Area 1 Area 2 Area 3 Area 4
De Francesca Antonio Resp. Tecnico SI SI SI SI
Morelli Remo Vice-Resp. Tecnico SI SI SI SI
Arzillo Vincenzo Verificatore SI SI SI SI
De Caprio Pietro Verificatore SI SI
Farina Salvatore Verificatore SI SI SI
Isolda Michele Verificatore SI SI
De Caprio Pietro Aiuto Verificatore SI SI
Farina Salvatore Aiuto Verificatore SI
Isolda Michele Aiuto Verificatore SI SI
Caruso Antonio Aiuto Verificatore SI SI
Caruso Salvatore Aiuto Verificatore SI SI

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Risposte alle domande frequenti

Organismo DPR 462/01:

Il Testo Unico della sicurezza (D.Lgs. 81/08) nel richiamare il DPR 462/01 (dall’art. 80 all’art. 86) stabilisce che la verifica periodica venga richiesta dal datore di lavoro delle aziende con almeno un lavoratore subordinato, che provvederà a contattare Organismi di Ispezione privati
o pubblici (ASL/ARPA). Il DPR 462/01 si applica sia ai nuovi impianti e sia agli impianti esistenti. Per gli impianti già denunciati la periodicità decorre dalla data della denuncia o dalla data dell’ultima verifica dell’Asl/Arpa.

Il Testo Unico della sicurezza (D.Lgs. 81/08) nel richiamare il DPR 462/01 (dall’art. 80 all’art. 86) stabilisce che la verifica periodica venga richiesta dal datore di lavoro delle aziende con almeno un lavoratore subordinato, che provvederà a contattare Organismi di Ispezione privati
o pubblici (ASL/ARPA). Il DPR 462/01 si applica sia ai nuovi impianti e sia agli impianti esistenti. Per gli impianti già denunciati la periodicità decorre dalla data della denuncia o dalla data dell’ultima verifica dell’Asl/Arpa.

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o pubblici (ASL/ARPA). Il DPR 462/01 si applica sia ai nuovi impianti e sia agli impianti esistenti. Per gli impianti già denunciati la periodicità decorre dalla data della denuncia o dalla data dell’ultima verifica dell’Asl/Arpa.

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o pubblici (ASL/ARPA). Il DPR 462/01 si applica sia ai nuovi impianti e sia agli impianti esistenti. Per gli impianti già denunciati la periodicità decorre dalla data della denuncia o dalla data dell’ultima verifica dell’Asl/Arpa.

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Misure e verifiche elettriche

Il Testo Unico della sicurezza (D.Lgs. 81/08) nel richiamare il DPR 462/01 (dall’art. 80 all’art. 86) stabilisce che la verifica periodica venga richiesta dal datore di lavoro delle aziende con almeno un lavoratore subordinato, che provvederà a contattare Organismi di Ispezione privati
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o pubblici (ASL/ARPA). Il DPR 462/01 si applica sia ai nuovi impianti e sia agli impianti esistenti. Per gli impianti già denunciati la periodicità decorre dalla data della denuncia o dalla data dell’ultima verifica dell’Asl/Arpa.

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o pubblici (ASL/ARPA). Il DPR 462/01 si applica sia ai nuovi impianti e sia agli impianti esistenti. Per gli impianti già denunciati la periodicità decorre dalla data della denuncia o dalla data dell’ultima verifica dell’Asl/Arpa.

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o pubblici (ASL/ARPA). Il DPR 462/01 si applica sia ai nuovi impianti e sia agli impianti esistenti. Per gli impianti già denunciati la periodicità decorre dalla data della denuncia o dalla data dell’ultima verifica dell’Asl/Arpa.